PRIMAVERE ARABE – ( 6 Luglio )

Tema: Democrazie e religioni

Cosa insegnano all’Occidente le nuove Costituzioni arabe?

Andrea Pin  6/07/2012


Cosa insegnano all’Occidente le nuove Costituzioni arabe?
 

Le fasi costituenti e para-costituenti che i Paesi arabi stanno attraversando attualmente sembrano offrire diversi spunti di riflessione per la medesima teoria del costituzionalismo. Al fine di trattare questi spunti in una maniera ragionevolmente sintetica e utile, pare indispensabile innanzitutto sgombrare il campo da un duplice equivoco, nel quale è possibile incorrere. In questo senso, sarà utile richiamare l’esperienza di Oasis e il profilo metodologico cui Oasis introduce

Le alternative teoriche con le quali si giudicano i fenomeni di riforma e rivoluzione si collocano tra due estremità: da un lato, li si confronta con uno standard relativamente preciso di protezione dei diritti fondamentali e di congegni istituzionali, che si auspicano in espansione globale. Dall’altro, si effettua una mera catalogazione delle riforme e dei mutamenti, per individuare semplicemente i tratti di continuità e discontinuità, secondo preoccupazioni di ordine formale e sistematico. Il primo modello è valutativo, il secondo avalutativo. Il primo assume – con ragioni più o meno esplicitamente argomentate – dei modelli e delle tendenze come almeno comparativamente migliori di altri; l’altro si limita ad evidenziare differenze e analogie. Il primo può giustificare il colonialismo culturale e giuridico; il secondo, il relativismo e il positivismo (giuridico, e, in prospettiva, insieme politico e morale)

La riflessione maturata in Oasis sembra suggerire un altro approccio, che non intende limitarsi al positivismo, ma nemmeno effettuare un’operazione segnata da una concezione monopolista e ultimamente occidentalista del diritto. Ci si può qui riferire alla nota riflessione sul ruolo dell’inevitabile interpretazione culturale. Quel che si è detto con riferimento al campo religioso, infatti, può ragionevolmente applicarsi anche al fenomeno giuridico. In altri termini, attendersi che i popoli arabi replichino, quanto ad obiettivi e a strumenti, la strada dell’Occidente sembra semplicemente svalutare la dimensione storica, popolare, tradizionale, religiosa e in ultima analisi culturale del diritto, tanto di quello occidentale quanto di quello arabo.

L’idea dell’interpretazione culturale sembra spiegare più adeguatamente come i modelli giuridici e costituzionali, per quanto godano di una diffusa adesione, necessariamente interagiscano piuttosto che applicarsi uniformemente ai diversi contesti. Se lette in questi termini, le differenze non rappresentano necessariamente delle deviazioni arabe dalle buone pratiche occidentali, ma anche delle forme differenti di comprensione dei medesimi modelli e principi. Viceversa, una medesima soluzione non è semplicemente una replica di quanto è consueto altrove; ma può dirsi esprimere una inedita convergenza di fattori. In sostanza, il modo in cui un modello è recepito o rifiutato è sintomo delle modalità con cui la cultura e il diritto interagiscono.

Questa premessa offre già due spunti di qualche rilievo.
In primo luogo, la convergenza tra le nuove costituzioni arabe e i modelli consolidati non certifica che la cultura giuridica araba si sia sintonizzata su stili e argomenti occidentali; piuttosto, mostra che il campo di forze che opera in questi Paesi ha prodotto dei risultati paragonabili a quelli occidentali. Un costituzionalismo occidentalizzante è, in sostanza, eventualmente il prodotto, ma non la matrice dei fenomeni che vediamo. Un osservatore occidentale, che sia favorevole o critico a quest’evoluzione del costituzionalismo arabo, dovrebbe forse tenerne conto, quando riflette su queste vicende.

In secondo luogo, l’attuale fase costituente di molti Paesi può fornire spunti all’Occidente, per comprendere quanta parte del costituzionalismo contemporaneo rifletta la sensibilità occidentale, e quanta parte se ne distacchi, o possa adattarsi a diversi contesti senza perdere i connotati che lo rendono riconoscibile.

Venendo più propriamente alla comprensione dei fenomeni che si replicano più diffusamente nel contesto arabo, alcune evidenze sollecitano un paragone. Tra i molti elementi, sicuramente il ritorno al principio di legalità, la riduzione dei casi in cui si possono sospendere le garanzie costituzionali, la riproposizione di figure eminenti nella sfera politica e istituzionale, emergono quali denominatori comuni dei diversi momenti costituenti.

Conviene, tuttavia, concentrarsi su un elemento che sicuramente ha calamitato l’attenzione, ossia quello religioso. L’interrogativo rispetto al quale sembrano appuntarsi i maggiori dubbi sulla riuscita delle rivoluzioni democratiche arabe riguarda la libertà dalla religione – ossia l’autonomia della politica dal diritto religioso – e la libertà della religione – ossia l’emancipazione del fenomeno religioso dalla tutela interessata dello Stato. Si può proporre una lettura del problema che vada alla radice di queste due problematiche, utilizzando proprio l’approccio dell’interpretazione culturale.

È utile riprendere uno spunto emerso dalla riflessione di Benedetto XVI al Bundestag, quando ha evidenziato come nella storia cristiana il diritto rivelato non sia mai stato promosso quale fonte del diritto statale. Questa considerazione merita una particolare riflessione. A questo fine accentuerei, dell’affermazione papale, un profilo particolare. Non mi riferisco al richiamo alla ragione e alla natura quali strumenti di accesso alla verità, che i commentatori hanno giustamente messo in luce, ma a un profilo che forse ha ricevuto minore spazio nella discussione. Ossia, escludere che il diritto rivelato abbia un ruolo nel diritto positivo non significa semplicemente fare spazio al diritto naturale, ma anche al dialogo e alla dialettica sociale e politica.

Nel momento costituente normalmente si suggellano la libertà religiosa e il confine tra l’ambito religioso e quello politico. L’affermazione del Papa ci consente di aggiungere a quest’aspetto un ulteriore dato. Benedetto sembra infatti suggerire che la politica e il diritto siano soggetti ad una inesausta riflessione da parte della società – che la sopravvivenza di una società si affidi alla discussione incessante sul suo presente e sul suo futuro, che le forze politiche e sociali intrattengono quotidianamente. In altri termini, i testi costituzionali vivono nell’interpretazione culturale che la società offre, innanzitutto attraverso le sue pratiche e la riflessione sulle pratiche stesse. Dunque, il vero soggetto del costituzionalismo arabo sono le popolazioni, alle quali sono affidati i testi.

L’osservazione di Benedetto ci consente di affrontare il momento costituente in una prospettiva più ampia di quella, seppur fondamentale, con la quale molti commentatori tendono a coglierlo. Aspettarsi dalla costituzione che garantisca il pluralismo una tantum, semplicemente mettendolo per iscritto, sembra eccessivo. Appare più ragionevole attendersi che una costituzione dia spazio alla pratica sociale di scambiarsi ragioni, anche con preoccupazioni normative su basi razionali: che crei ambienti di dibattito e ne assicuri le condizioni. Quest’opzione, che il cristianesimo – dice Benedetto – ha abbracciato, sembra la vera chiave di volta per fare funzionare le costituzioni.

La storia politica e costituzionale dei Paesi occidentali, in effetti, non si è conclusa con la scrittura delle Costituzioni; è piuttosto iniziata con esse. L’eversione, il terrorismo, i tentativi di rovesciare gli ordinamenti costituzionali, la lotta di classe – tanto per citare alcuni esempi – sono stati sconfitti dalle pratiche sociali e politiche dei diversi Paesi, non dalle loro Costituzioni. Molti Paesi dell’Est europeo hanno costituzioni decenti e in alcuni casi persino buone – ma le prestazioni in fatto di democrazia rimangono, in diversi casi, scadenti nella prassi.

Conclusivamente, mi pare che le vicende occidentali confermino che a) il progresso sociale del Paese derivi dalle sue pratiche, prima ancora che ai suoi testi; b) che ciò collochi al centro della vita sociale non il testo, ma la testimonianza, personale e collettiva, che individui e gruppi si offrono reciprocamente; c) che, viceversa, non vi sia alcuna scelta politica che metta al riparo una popolazione dalla responsabilità di dare una interpretazione culturale della medesima scelta. Queste sono solo alcune tra le evidenze che il nuovo costituzionalismo arabo sembra offrire all’Occidente.

(Nella foto in alto: Tunisi, seduta inaugurale dell’Assemblea costituente. ©Tab59 – Flickr)

 

Il testo completo si trova su:

http://www.oasiscenter.eu/it/node/8388#

 

 

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